Formazione

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure organizzative e gestionali da adottare, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento periodico. Questo argomento costituisce una delle modifiche più importanti apportate al disposto normativo perché interviene, a vari livelli, sull’attività di informazione e formazione che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e qualificanti dei nuovi criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

L’attività di formazione degli addetti antincendio non subisce modifiche di rilievo e mantiene la tradizionale suddivisione in tre livelli di rischio, ridefiniti nei livelli 1, 2 e 3 invece che nei livelli di rischio lieve, medio o elevato, sia per quanto attiene i programmi didattici sia anche per l’attività di rilascio dell’attestato di idoneità tecnica, ad opera dei Comandi dei Vigili del fuoco competenti per territorio. Assume invece un’importanza strategica l’obbligo dell’aggiornamento della formazione antincendio che deve essere erogata periodicamente con una cadenza di cinque anni, secondo il seguente schema:

  • attività di livello 1: 2 ore di addestramento pratico;
  • attività di livello 2: 2 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico;
  • attività di livello 3: 5 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico.